Dibattito Normativo sull'Equilibrio tra Paesaggistica e Sostenibilità Energetica
Il quadro normativo per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) è stato atteso con trepidazione dagli operatori del settore per un periodo di circa due anni. Secondo il TAR Abruzzo, la Soprintendenza non dovrebbe limitarsi automaticamente a opporsi all’alterazione dell’equilibrio paesaggistico senza valutare attentamente il bilanciamento tra tutela paesaggistica ed esigenze di sostenibilità energetica.
Il TAR ha sottolineato che la presenza di pannelli solari sulla sommità degli edifici non dovrebbe essere considerata solo un fattore di disturbo visivo. La legislazione a favore delle fonti energetiche rinnovabili richiede una motivazione particolarmente stringente per negare la compatibilità paesaggistica di un impianto fotovoltaico comune.
Nel rilasciare il titolo abilitativo, la Soprintendenza deve condurre una dettagliata valutazione degli interessi coinvolti, specialmente quando si tratta di impianti fotovoltaici qualificati legalmente come opere di pubblica utilità. La sola visibilità dei pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblica non costituisce automaticamente un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, poiché l’evoluzione delle coperture degli edifici è ormai accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.
In una recente sentenza (n. 214 del 20 aprile 2023), il TAR Abruzzo ha confermato questi principi. Nel caso specifico, i condomini stavano cercando di aderire al “Superbonus 110%” presentando un progetto che prevedeva la realizzazione di tre impianti fotovoltaici per altrettante unità abitative. La Soprintendenza aveva espresso parere positivo, ma con la condizione di evitare la realizzazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto, ritenendo che l’intervento avrebbe avuto un impatto notevole sul paesaggio rurale e naturale.
Il TAR ha accolto il ricorso dei condomini, sottolineando che la Soprintendenza avrebbe dovuto suggerire soluzioni alternative che non interferissero con le visuali panoramiche. La soluzione progettuale proposta dai condomini è stata ritenuta in grado di conciliare l’interesse generale alla tutela del paesaggio con l’obiettivo altrettanto generale di promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili. Di conseguenza, il TAR ha annullato gli atti della Soprintendenza e del comune.